Classificazione e Caratterizzazione Rifiuti

La C.A.D.A. s.n.c., con l’ausilio di specifiche professionalità, è un’azienda in grado di fornire,

  • sia al “produttore/detentore” del rifiuto
  • che al “gestore” dell’impianto di suo recupero o smaltimento,

un servizio tecnico ed analitico in grado di consentirgli una robusta e conforme sua “Classificazione” (assegnazione appropriato del Codice CER), “Caratterizzazione” (individuazione dell’impianto abilitato al suo recupero / smaltimento) ed “Omologa” (verifica della ammissibilità allo specifico impianto di recupero / smaltimento).

La nostra azienda è nelle condizioni, attraverso il servizio tecnico-analitico reso al “soggetto obbligato”, di garantire che il “produttore / detentore” del rifiuto o il “gestore” dell’impianto di suo “recupero / smaltimento” sviluppi la sua classificazione / caratterizzazione / omologa nel pieno rispetto:

  • sia della Decisione 2014/955/UE e nel Regolamento (UE) n.1357/2014 della Commissione, del 18 Dicembre 2014, nonché nel Reg. (UE) 2017/997 del Consiglio, dell’8 Giugno 2017,
  • che dei vincoli di “ammissibilità/omologa” dettati dal D. Lgs. 36/03 così come novellato dal D. Lgs. 121/2020.

La C.A.D.A. s.n.c. col l’obiettivo di fornire un servizio analitico e di consulenza tecnica robusto garantisce, per ogni fase di classificazione/gestione dei rifiuti oggetto di prova, il supporto di tecnici esperti ADR all’uopo qualificati ai sensi della norma D. Lgs. 35/2010.

La nostra azienda garantisce la piena conformità della delega acquisita dal “produttore/detentore” e/o del “gestore” dell’impianto di recupero / smaltimento:

  • sia per la quantificazione delle specie chimiche pertinenti,
  • che per la consulenza sulla classificazione / caratterizzazione / omologa del rifiuto, attraverso;
    • la piena conformità delle fasi preliminari di “prelievo campioni” nel pedissequo rispetto della norma UNI 10802 ai sensi della quale è stata acquisito il conseguente “accreditamento” della prova da parte di Accredia ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.
    • totale tracciabilità di tutte le fasi di campionamento interamente gestite mediante appositi supporti informatici.
      • verbali di campionamento, schede di verifica rifiuti, dati analitici e/o merceologici da campo, rilievi fotografici tutti gestiti mediante “tablet” con attività verificate in tempo reale dal referente chimico di sede, tramite utilizzo di apposita piattaforma informatica “CADANET”, creata in house.
      • interazione diretta del referente responsabile con l’operatore addetto alle attività da campo tramite utilizzo di “occhiali multimediali” in grado di consentire la comunicazione Audio / Video con il tecnico in campo da sede centrale, la possibilità di trasmettere informazioni in realtà aumentata sovrapponendole direttamente nel campo visivo dell’operatore, la visualizzazione di documenti procedure / video da parte del tecnico in campo la localizzazione GPS della posizione dell’operatore.
      • Registrazione Audio/Video dell’attività eseguita.
    • completa tracciabilità dell’intera filiera analitica dalle fasi di pretrattamento a quelle di estrazione / concentrazione / purificazione per giungere alle fasi di singole quantificazioni delle specie chimiche tramite EDD - Electronic Data Delivery (modalità trasferimento dei dati comprensivo dei controlli qualità associati) e finale data reporting dei rapporti di prova e/o della consulenza sulla “classificazione / caratterizzazione / omologa” dei rifiuti.

La C.A.D.A. s.n.c., tra le altre prove necessarie per svolgere il servizio di “classificazione / caratterizzazione / omologa” dei rifiuti, esegue sia mirate attività di quantificazione di microinquinanti (IPA, PCB, Diossine) tramite:

  • GC-MS magnetici ad alta risoluzione,
  • quantificazione di Amianto mediante SEM,
  • specifici saggi ecotossicologici.

In regime di assoluta conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 ai sensi della quale le stesse risultano singolarmente accreditate da Accredia.

Operatività, quelle testé indicate, tutte propedeutiche a ridurre il rischio che il “soggetto obbligato” “produttore/detentore” del “rifiuto” e/o “gestore” dell’impianto di suo “recupero/smaltimento” possa essere, anche per mero difetto di “delega” data ad un laboratorio non qualificato, coinvolto in gravi ipotesi di reato come il “traffico illecito di rifiuti” sanzionabile ai sensi dell’art. 425 quaterdecies del cp e connessa applicazione del regime sanzionatorio accessorio per la stessa “organizzazione” di cui al D. Lgs. 231/01.

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